Torniamo a parlare della regolamentazione dei monopattini elettrici, che torna alla ribalta quando si cerca di mettere una pezza alle storture provocate dall’equiparazione tout-court con le biciclette. Vediamo allora i punti salienti del nuovo disegno di legge presentato in Senato che contiente “Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”. Ricordiamo che si tratta di proposte che sicuramente troveranno modifiche durante le discussioni parlamentari.
Se il monopattino elettrico è stato equiparato ad un velocipede, le attuali norme non sono sufficienti a garantire la sicurezza, nasce quindi “la necessità di prevedere per i monopattini regole certe e chiare di conduzione del mezzo, in linea con quanto previsto dal codice della strada per tutti gli altri veicoli”.
Si parte dall’ “l’obbligo per il titolare del monopattino elettrico di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile, a tutela del conducente e dei terzi in caso di incidenti con persone, animali o cose”.
Anche i monopattini in sharing dovranno essere assicurati. Le aziende devono infatti “dotare i propri mezzi di un’assicurazione per responsabilità civile in grado di coprire i danni provocati dai conducenti o gli incidenti al conducente, nonché di fornire al conducente stesso, in caso di richiesta qualora ne sia sprovvisto, il casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”.
“Le imprese di noleggio di monopattini elettrici, che violano tali disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. Alla sanzione amministrativa segue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni”.
Viene anche “l’obbligo per il conducente del monopattino elettrico di utilizzare, durante la circolazione stradale, il casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”. La violazione di questi due obblighi comporta sanzioni amministrative.
Se da una parte siamo sempre stati convinti dell’utilizzo del casco, difficilmente possiamo dirci d’accordo su giubotti o bretelle. I monopattini sono dotati di luci led decisamente visibili, mentre l’uso di giubotti o bretelle è poco pratico, oltre che difficilmente verificabile da una normativa, a meno di inventare un’ulteriore norma su come debba essere fatto in maniera specifica l’abbigliamento da monopattini.
Oggi anche i ragazzi tra i 14 e i 18 anni di utilizzare i monopattini su strada ma solo in aree pedonali e ad una velocità non superiore ai 6 km/h o, in alternativa, su piste ciclabili ad una velocità non superiore a 12 km/h. Per loro è inoltre obbligatorio l’utilizzo del casco e di un giubbotto retroriflettente.
Il nuovo DDL ribadisce: “Per favorire il rispetto dei suddetti limiti di velocità ai giovani di età compresa fra quattordici e diciotto anni, è fatto divieto di utilizzare monopattini elettrici privi di un apposito regolatore di velocità configurabile in funzione dei predetti limiti”.
Il parcheggio dei mezzi elettrici, la sosta e la fermata dei monopattini “sono disciplinate applicando quanto previsto dall’articolo 158 del citato codice della strada, ove applicabile. La fermata e la sosta selvaggia sui marciapiedi o in altre aree di circolazione stradale o in aree pedo¡nali è, quindi, sempre vietata”.
I Comuni sono quindi obbligati ad “individuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini elettrici contraddistinti da apposita segnaletica. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli”.